Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Abrogato dal 8 novembre 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Abrogato dal 8 novembre 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1931 al 8 novembre 2006. 95 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le violazioni delle norme relative alla importazione, esportazione e circolazione delle piante, parti di piante e semi, sono punite con l'ammenda da L. 100 a L. 2000 senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalle leggi doganali per il contrabbando e dal Codice penale per i reati in esso previsti. Nel caso di commercio ambulante di talee e barbatelle di viti americane si procede, inoltre, alla confisca e alla distruzione immediata del materiale. E' data facolta' al Governo del Re di stabilire, nel regolamento di cui all'articolo 4, sanzioni penali limitate all'ammenda fino a L. 1000.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 214
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art34 · fonte del testo