Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Abrogato dal 8 novembre 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Abrogato dal 8 novembre 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1931 al 8 novembre 2006. 70 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Alle spese, ai sussidi, agli studi ed esperienze, a carico dello Stato, e di cui agli articoli 4, 15, 19, 20, 26 e 27, sara' provveduto con i fondi attualmente stanziati o da stanziare negli esercizi successivi, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i servizi entomologici e fitopatologici, e da erogarsi in base alle norme che saranno stabilite col regolamento per l'applicazione della presente legge.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 214
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art35 · fonte del testo