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Le violazioni delle norme relative alla importazione, esportazione e circolazione delle piante, parti di piante e semi, sono punite con l'ammenda da L. 100 a L. 2000 senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalle leggi doganali per il contrabbando e dal Codice penale per i reati in esso previsti. Nel caso di commercio ambulante di talee e barbatelle di viti americane si procede, inoltre, alla confisca e alla distruzione immediata del materiale. E' data facolta' al Governo del Re di stabilire, nel regolamento di cui all'articolo 4, sanzioni penali limitate all'ammenda fino a L. 1000.
Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 8 novembre 2006
