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Alle spese, ai sussidi, agli studi ed esperienze, a carico dello Stato, e di cui agli articoli 4, 15, 19, 20, 26 e 27, sara' provveduto con i fondi attualmente stanziati o da stanziare negli esercizi successivi, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i servizi entomologici e fitopatologici, e da erogarsi in base alle norme che saranno stabilite col regolamento per l'applicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 8 novembre 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art35 · fonte del testo