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[1]I Consorzi per la viticoltura, gia' esistenti alla data di applicazione della presente legge, riscuoteranno il contributo consorziale per l'intero anno 1930 in base alle disposizioni del precedente art. 15. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 18 giugno 1931 - Anno IX
[2]VITTORIO EMANUELE
[3]Mussolini - Acerbo - De Bono
[4]- Mosconi - Giuliano - Ciano - Rocco - Bottai. Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 8 novembre 2006
