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Le piante, le parti di piante e i semi destinati alla coltivazione possono circolare nell'interno del Regno solo se provenienti da vivai, stabilimenti orticoli, stabilimenti per la selezione e preparazione di semi, o ditte commercianti di piante e semi, a cui sia stata rilasciata l'autorizzazione prescritta dall'art. 1 della presente legge. Sulle lettere di vettura, sulle note e sulle fatture che accompagnano la merce, devono essere indicati, a cura dello speditore e sotto la sua responsabilita', la data, il numero dell'autorizzazione e la Regia prefettura che l'ha rilasciata. I colli contenenti piante, parti di piante e semi debbono essere muniti di etichette recanti il nome, cognome e domicilio dello speditore, nonche' la data, il numero della autorizzazione e la Regia prefettura che l'ha rilasciata, e il nome, cognome e indirizzo del destinatario, nonche' la stazione cui sono diretti. Qualunque spedizione di piante, parti di piante e semi, fatta da persone od enti non compresi fra quelli specificati nell'art. 1, dovra' essere accompagnata da apposito permesso rilasciato dal competente Regio osservatorio per le malattie delle piante o dal Commissariato provinciale per le malattie delle piante. Le precedenti disposizioni non si applicano alle piante, parti di piante e semi di qualunque specie, inviati in esame agli Istituti di fitopatologia, ai Regi osservatori per le malattie delle piante, ai Commissariati provinciali per le malattie delle piante e in generale agli Istituti scientifici. Le piante, parti di piante o semi di cui e' ammessa l'importazione dall'estero, previa visita fitopatologica, circoleranno nel Regno secondo le norme che sarano stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. E' vietato il commercio ambulante di semi, piante o parti di piante destinati alla coltivazione. I produttori, i vivaisti e i commercianti, che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 1, possono tuttavia vendere i loro prodotti o la loro merce anche sui pubblici mercati, sia direttamente che a mezzo di terze persone e con le norme di garanzia che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 4 della presente legge.
Testo in vigore dal 24 agosto 1931 al 8 novembre 2006
