Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Abrogato dal 8 novembre 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Abrogato dal 8 novembre 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1936 al 8 novembre 2006. 138 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Dai territori dichiarati infetti o sospetti di infezione di fillossera della vite non potranno essere per alcuna ragione esportate in localita' risaltanti immuni dall'infezione stessa le viti o le parti di esse, anche secche, provviste di radici (barbatelle), neanche quando siano state preventivamente Sottoposte a disinfezione. E' permessa la circolazione delle viti o parti di viti, provviste di radici, da localita' infette o sospette di infezione fillosserica a localita' ugualmente infette o sospette: qualora pero' esse debbano attraversare zone immuni, devono essere provviste del certificato di avvenuta disinfezione. I limiti di estensione dei territori da considerarsi infetti o sospetti di infezione fillosserica saranno stabiliti volta per volta con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste. Le parti di viti prive di radici (talee) possono circolare nell'interno del Regno quali che ne siano la provenienza e la destinazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 214
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art6 · fonte del testo