Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Abrogato dal 8 novembre 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214.
Abrogato dal 8 novembre 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 1936 al 8 novembre 2006. 102 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I conduttori di vivai, di stabilimenti orticoli e di altri esercizi autorizzati hanno l'obbligo di denunciare al commissariato provinciale per le malattie delle piante, che ne dara' immediata conoscenza alla R. prefettura e al R. osservatorio per le malattie delle piante, la comparsa, nelle rispettive aziende, di malattie o parassiti capaci di compromettere la sanita' nelle ordinarie coltivazioni o di indizi delle presenza di essi, nonche' qualunque cambiamento di ubicazione o ampliamento di locali e terreni. La omissione delle denuncie di cui innanzi e' punita con l'ammenda fino a L. 1000 e puo' dar luogo alla sospensione o alla revoca della autorizzazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 214
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-06-18;987~art7 · fonte del testo