Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, e 36, primo comma, Cost., delle disposizioni, in materia previdenziale e pensionistica, - tuttora applicabili, anche in seguito alle innovazioni apportate dall'art. 5, quinto comma, del d.l. 30 ottobre 1984, n. 726 (convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863) ai rapporti anteriori all'entrata in vigore di quest'ultimo - contenute negli artt. 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, 14 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33), 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895, 1 del d.l. 29 luglio 1981, n. 402 (convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 537) e 7 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638), denunciate in quanto, non tenendo conto dei caratteri particolari delle prestazioni lavorative a tempo parziale, assumono anche per queste come base di calcolo dei contributi previdenziali, il "limite minimo di retribuzione giornaliera", non ulteriormente frazionabile, stabilito per le prestazioni di lavoro a tempo pieno. È infatti da escludere che la indifferenziata estensione di tale criterio di computo retributivo al lavoro a tempo parziale, e la parificazione -che ne consegue- tra datori di lavoro i quali corrispondano diverse retribuzioni -disposte come sono nell'esercizio dell'ampio potere discrezionale spettante al legislatore, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, in materia, e risultando comunque giustificate dalla preminente finalità di assicurare una soglia di contribuzione tale da consentire la tutela dei lavoratori in un contesto nel quale opera il principio di solidarietà - denotino manifesti aspetti di irragionevolezza o di arbitraria discriminazione. Così come è da escludere - se si considera che il contestato criterio contributivo si colloca nel graduale ed articolato processo di evoluzione normativa in cui si inserisce la regolamentazione sostanziale e previdenziale del rapporto di lavoro a tempo parziale - che a diverso avviso si possa venire indotti per il solo fatto delle modifiche intervenute al riguardo ad opera della disciplina posteriore. Mentre sono anche evidentemente fuori di luogo sia il richiamo, quale 'tertium comparationis', alla diversa disciplina degli aspetti contributivi del settore dei lavoratori domestici di cui al d.P.R. 3 dicembre 1971, n. 1403 - data la specificità e disomogeneità dei sistemi posti a confronto - sia la doglianza formulata, con richiamo al diritto ad equa retribuzione, in riferimento al maggior obbligo contributivo posto - in modo peraltro assai più limitato - anche a carico del lavoratore, in quanto, a parte il vantaggio di un miglior trattamento pensionistico che all'esito ne deriva, anche a questo proposito la legittimità delle norme impugnate deve essere valutata nell'ottica dei su menzionati preminenti principi solidaristici. - Riguardo agli specifici e vari aspetti della questione, cfr. O. nn. 835/1988, 1157/1988; 92/1997 e 125/1998, nonché S. nn. 18/1998, 202/1999, 301/1996, 345/1999 e 97/1996. red.: S. Pomodoro
Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 36 cost. · Art. 20 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)