Art. 23
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L'interesse di dilazione corrisposto dai datori di lavoro autorizzati alla regolarizzazione rateale di debiti per contributi ed accessori di legge nei confronti degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria non puo' essere inferiore alla misura degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di piu' favorevole trattamento, maggiorati di un punto, e sara' determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La stessa misura si applica anche nei casi di autorizzazione al differimento nel versamento dei contributi oltre i termini di legge. Nei confronti delle piccole e medie imprese che ne abbiano fatto motivata richiesta, ove il differimento autorizzato non superi i trenta giorni, non si fa luogo ad applicazione di interessi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, sono determinati i criteri e le modalita' per il conseguimento del beneficio anzidetto.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1978 al 1 marzo 1980
