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Le regioni, per il tramite dei propri uffici ed avvalendosi anche di un apposito servizio ispettivo, sanitario e finanziario, sono tenute a verificare, in relazione ai rendiconti trimestrali, l'andamento delle attivita' assistenziali e della gestione dei fondi assegnati a ciascuna unita' sanitaria locale. Qualora le regioni riscontrino, direttamente o dalla rendicontazione trimestrale, il maturare di un disavanzo della gestione di competenza dell'unita' sanitaria locale ed i comuni singoli o associati e le comunita' montane non adottino, entro trenta giorni dall'invito della regione, i provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di gestione dell'unita' sanitaria locale stessa ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni medesime sono tenute a sostituirsi agli organi degli enti predetti per l'adozione dei provvedimenti stessi. Per le esigenze di controllo le regioni possono utilizzare, mediante comando, personale delle unita' sanitarie locali. ((In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo delle unita' sanitarie locali nella cura degli adempimenti previsti dagli articoli 1, secondo comma, 3, 5, secondo comma, e 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dall'articolo 11, commi 8 e 9, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, nonche' in ogni altro caso di ingiustificata inottemperanza ad obblighi imposti da atti normativi e da disposizioni regionali derivanti da atti di indirizzo e di coordinamento emanati ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa diffida, adottano i provvedimenti omessi o comunque necessari, anche mediante l'invio di appositi commissari. Lo stesso potere e con le modalita' indicate al comma precedente e' attribuito al Ministro della sanita', su segnalazione del commissario del Governo, quando la regione o provincia autonoma non vi provveda)). Per gli stessi scopi, il primo comma dell'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' sostituito dai seguenti: "Il controllo sugli atti delle unita' sanitarie locali e' esercitato, in unica sede, dai comitati regionali di controllo di cui all'articolo 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, integrati da un esperto in materia sanitaria designato dal Consiglio regionale e da un rappresentante del Ministero del tesoro, nelle forme previste dagli articoli 59 e seguenti della medesima legge. Gli atti di cui al comma precedente non possono essere dichiarati immediatamente esecutivi e sono nulli di diritto se la relativa spesa non trova idonea copertura". Analogamente il secondo comma dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' sostituito dai seguenti: "Organi della unita' sanitaria locale sono:

  • 1)l'assemblea generale;
  • 2)il comitato di gestione e il suo presidente;
  • 3)il collegio dei revisori, composto di tre membri, uno dei quali designato dal Ministro del tesoro e uno dalla regione. La legge regionale disciplina i compiti e le modalita' di funzionamento del collegio. Il collegio dei revisori e' tenuto a sottoscrivere i rendiconti di cui all'articolo 50, secondo comma, e a redigere una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile delle unita' sanitarie locali da trasmettere alla regione e ai Ministeri della sanita' e del tesoro".

Testo in vigore dal 12 novembre 1983 al 17 luglio 1986

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 612/1988

    Questione infondata
    10 giugno 1988

    Benché la configurazione delle unità sanitarie locali come strutture operative dei comuni dovrebbe indurre il legislatore, per ovvie esigenze di coerenza, ad assimilare il controllo sugli atti delle usl a quello sugli atti dei comuni, ove tuttavia il legislatore, nel legittimo esercizio delle sue competenze, preveda una particolare composizione dell'organo regionale di controllo con l'inserimento di un rappresentante del ministero del tesoro per meglio fronteggiare gli eccessi di spesa nel settore sanitario, effettua una coerente scelta conseguenziale stabilendo che il controllo sia esercitato in un'unica sede regionale, ove può più efficacemente svolgersi. (È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla regione Toscana, dell'art. 13, quarto comma, l. 26 aprile 1982, n. 181, in riferimento all'art. 130 Cost., come attuato dall'art. 56, l. 10 febbraio 1953, n. 62, nonché agli artt. 117, primo comma, 123, primo comma, Cost. e 70 dello statuto della regione Toscana). cfr. Corte cost. n. 245/84, 613/88.

    Art. 130 cost. · Art. 117 cost. · Art. 123 cost. · Art. 13 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982)

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1982-04-26;181~art13 · fonte su Normattiva