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Il Ministro delle finanze ogni anno, unitamente allo stato di previsione del Ministero, presenta una relazione che valuti le conseguenze finanziarie, in termini di perdita di gettito, di ogni disposizione legislativa o regolamentare introdotta nel corso dell'esercizio e avente per oggetto alleggerimenti fiscali. La relazione deve indicare la natura delle esenzioni, i soggetti e le categorie dei beneficiari e gli obiettivi perseguiti con l'introduzione degli alleggerimenti fiscali. In sede di prima applicazione del presente articolo, la relazione di cui al comma 1 riguardera' tutte le disposizioni introdotte a partire dall'inizio della IX Legislatura.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1986 al 9 settembre 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-02-28;41~art2 · fonte su Normattiva