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Il primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, e' sostituito dal seguente: "Entro il giorno 20 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'articolo 23 o del registro di cui all'articolo 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il mese precedente e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'articolo 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'articolo 26". A decorrere dall'anno 1991 i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 633, devono versare entro il giorno 27 del mese di dicembre, a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso, un importo pari al 65 per cento, elevato al 70 per cento per i contribuenti che si sono avvalsi della disposizione di cui al secondo periodo del primo comma del predetto articolo 27, del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente, o se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell'anno in corso. Dell'acconto versato si tiene conto in sede di liquidazione relativa al mese di dicembre. Entro lo stesso giorno, i contribuenti di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 devono versare, a titolo di acconto del versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale, un importo pari al 65 per cento, del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all'anno in corso; per i contribuenti di cui all'articolo 74, quarto comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per il calcolo del relativo importo si assumono gli ammontari relativi al quarto trimestre. In alternativa, l'obbligo relativo all'acconto puo' essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo non inferiore all'imposta che risulta dovuta tenendo conto delle annotazioni eseguite, o che avrebbero dovuto essere eseguite, nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1 al 20 dicembre ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre a seconda che obbligati all'adempimento siano contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile, ovvero trimestrale; nel calcolo dell'acconto, inoltre, deve tenersi conto, in aumento, delle imposte relative alle operazioni, comprese quelle intracomunitarie, effettuate a novembre, se non annotate in tale mese, e a quelle effettuate dal 1 al 20 dicembre, ancorche' non siano decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione, e puo' tenersi conto in diminuzione, relativamente agli acquisti intracomunitari, di un importo pari, rispettivamente, per i contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile, ovvero trimestrale, a due terzi dell'imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per il mese di novembre, ovvero a otto noni dell'imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel registro di cui al citato articolo 25 per il trimestre luglio-settembre; i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilita', avvalendosi ai fini delle liquidazioni dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, possono determinare l'ammontare dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre; il calcolo dell'importo da versare deve essere eseguito entro il 27 dicembre con l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo 27, primo e terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. 3 7 Se, in conseguenza della variazione, del volume di affari, mutano rispetto all'anno precedente le cadenze dei versamenti dell'imposta, il parametro di commisurazione dell'acconto riferito a tale anno e' costituito: se la cadenza e' stata trimestrale, da un terzo dell'imposta versata in sede di dichiarazione annuale ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da un terzo dell'ammontare versato, nell'ultimo trimestre a norma dell'articolo 74, quarto comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero, se la cadenza e' stata mensile, dall'ammontare dei versamenti degli ultimi tre mesi dell'anno. 7 L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a lire 200.000. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui al comma 2 e' soggetto alla soprattassa del 20 per cento delle somme non versate o versate in meno. Tuttavia, se l'acconto e' stato calcolato con riferimento, rispettivamente,alle liquidazioni per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre o all'imposta risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno in corso, la soprattassa si applica solo se l'importo versato e' inferiore all'ammontare dovuto di oltre il 5 per cento di quest'ultimo. Per la riscossione dei versamenti di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze ((22 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 1991,)) e al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; le aziende e gli istituti di credito delegati al pagamento ed i concessionari devono versare comunque non oltre il 30 dicembre le somme riscosse entro il 27 dicembre. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 19, secondo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, concernente i limiti di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto e all'importazione di motocicli ed autovetture nonche' alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, e' prorogato al 31 dicembre 1993. 6 Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di registro e ipotecarie i termini fissati dall'articolo 20, commi 1 e 2, della legge 1 dicembre 1986, n. 879 sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1992.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 22 novembre 1991, n. 369, convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 1992, n. 17, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che nei confronti dei soggetti esercenti attivita' commerciale e artigianale aventi domicilio fiscale nelle province di Trieste e Gorizia e nei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129 di cui all'art. 3, comma 1 del D.L. 22 novembre 1991, n. 369, e' sospeso, per l'anno 1991, il termine relativo al versamento dell'imposta sul valore aggiunto a titolo di acconto, previsto dal comma 2 del presente articolo.
Il D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla L. 06 febbraio 1992, n. 66, ha disposto (con l'art. 1, comma 9) che la disposizione di cui al comma 6 del presente articolo "deve intendersi concernente tutte le operazioni indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 243
7Il D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 243, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "La misura dei versamenti di acconto dell'imposta sul valore aggiunto, previsti dall'articolo 6, commi 2 e 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, del 65 e 70 per cento e' unificata ed elevata all'88 per cento".
Testo in vigore dal 6 dicembre 1993 al 24 agosto 1995
