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Il primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, e' sostituito dal seguente: "Entro il giorno 20 di ciascun mese il contribuente deve calcolare in apposita sezione del registro di cui all'articolo 23 o del registro di cui all'articolo 24, sulla base delle annotazioni eseguite nel registro stesso durante il mese precedente e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile ai sensi dell'articolo 19, tenendo conto anche delle variazioni di cui all'articolo 26". A decorrere dall'anno 1991 i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 633, devono versare entro il giorno 20 del mese di dicembre, a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso, un importo pari al 65 per cento, elevato al 70 per cento per i contribuenti che si sono avvalsi della disposizione di cui al secondo periodo del primo comma del predetto articolo 27, del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente, o se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell'anno in corso. Dell'acconto versato si tiene conto in sede di liquidazione relativa al mese di dicembre. Entro lo stesso giorno, i contribuenti di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 devono versare, a titolo di acconto del versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale, un importo pari al 65 per cento, del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all'anno in corso; per i contribuenti di cui all'articolo 74, quarto comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, per il calcolo del relativo importo si assumono gli ammontari relativi al quarto trimestre. 3 Se, in conseguenza della variazione, del volume di affari, mutano rispetto all'anno precedente le cadenze dei versamenti dell'imposta, il parametro di commisurazione dell'acconto riferito a tale anno e' costituito: se la cadenza e' stata trimestrale, da un terzo dell'imposta versata in sede di dichiarazione annuale ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da un terzo dell'ammontare versato, nell'ultimo trimestre a norma dell'articolo 74, quarto comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero, se la cadenza e' stata mensile, dall'ammontare dei versamenti degli ultimi tre mesi dell'anno. L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a lire 200.000. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui al comma 2 e' soggetto alla soprattassa del 20 per cento delle somme non versate o versate in meno. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 19, secondo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, concernente i limiti di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto e all'importazione di motocicli ed autovetture nonche' alle prestazioni di manutenzione e riparazione di tali beni, e' prorogato al 31 dicembre 1993. 6 Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di registro e ipotecarie i termini fissati dall'articolo 20, commi 1 e 2, della legge 1 dicembre 1986, n. 879 sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1992.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

3

Il D.L. 22 novembre 1991, n. 369, convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 1992, n. 17, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che nei confronti dei soggetti esercenti attivita' commerciale e artigianale aventi domicilio fiscale nelle province di Trieste e Gorizia e nei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato A al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo 1985, n. 129 di cui all'art. 3, comma 1 del D.L. 22 novembre 1991, n. 369, e' sospeso, per l'anno 1991, il termine relativo al versamento dell'imposta sul valore aggiunto a titolo di acconto, previsto dal comma 2 del presente articolo.

6

Il D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla L. 06 febbraio 1992, n. 66, ha disposto (con l'art. 1, comma 9) che la disposizione di cui al comma 6 del presente articolo "deve intendersi concernente tutte le operazioni indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

Testo in vigore dal 11 febbraio 1992 al 22 maggio 1993

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;405~art6 · fonte su Normattiva