Art. 8 — Sondaggi politici ed elettorali
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Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e' vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. L'Autorita' determina i criteri obbligatori in conformita' dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali e' responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralita' e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
- a)soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b)committente e acquirente;
- c)criteri seguiti per la formazione del campione;
- d)metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e)numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- f)domande rivolte;
- g)percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h)data in cui e' stato realizzato il sondaggio.
Testo in vigore dal 22 febbraio 2000 al 19 novembre 2003
