Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 febbraio 2000 al 19 novembre 2003. Leggi il testo vigente →

Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni e' vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. L'Autorita' determina i criteri obbligatori in conformita' dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali e' responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralita' e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

  • a)soggetto che ha realizzato il sondaggio;
  • b)committente e acquirente;
  • c)criteri seguiti per la formazione del campione;
  • d)metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
  • e)numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
  • f)domande rivolte;
  • g)percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
  • h)data in cui e' stato realizzato il sondaggio.

Testo in vigore dal 22 febbraio 2000 al 19 novembre 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2000-02-22;28~art8 · fonte su Normattiva