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Ai fini della realizzazione degli interventi previsti dagli stralci dello schema di bacino di cui all'articolo 3 e dal piano di cui all'articolo 5, la regione Lombardia predispone, unitamente alle proposte, gli studi di impatto ambientale ad essi riferiti. Il Ministro dell'ambiente, avvalendosi della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, formula ai fini delle successive deliberazioni dell'autorita' di bacino e del Consiglio dei Ministri il giudizio di compatibilita' ambientale sui programmi di cui al comma 1, nonche' l'elenco delle opere da sottoporre alle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 1088, n. 377, e successive norme integrative. Si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Testo in vigore dal 5 maggio 1990 al 12 agosto 2006

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-05-02;102~art7 · fonte su Normattiva