Art. 8 — Imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano
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Le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, si interpretano nel senso che l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze esenti non si applica ai consumi di gas metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonche' ai consumi di gas metano impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purche' la potenza installata non sia inferiore a 1 KW. Non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente gia' pagato.
Testo in vigore dal 14 maggio 1998 al 1 giugno 2007
