Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo
Art. 12 — Commissione centrale
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Presso il Ministero della grazia e giustizia e' costituita la Commissione centrale per i geologi. Essa sara' composta:
- a)di un magistrato di cassazione che ha le funzioni di presidente;
- b)del capo dell'Ufficio delle professioni presso il Ministero della grazia e giustizia o di un magistrato da lui delegato, che ha funzioni di vice presidente;
- c)di due componenti designati rispettivamente dal Ministro per l'industria e commercio e dal Ministro per la Repubblica istruzione:
- d)di nove geologi eletti dagli iscritti nell'albo, dei geologi. Non possono fa e parte della Commissione predetta gli eletti al Consiglio nazionale. La Commissione e' nominata con decreto del Capo dello Stato su proposta, del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per la pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1963 al 8 dicembre 1990
