Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 febbraio 1963 al 8 dicembre 1990. Leggi il testo vigente →

Presso il Ministero della grazia e giustizia e' costituita la Commissione centrale per i geologi. Essa sara' composta:

  • a)di un magistrato di cassazione che ha le funzioni di presidente;
  • b)del capo dell'Ufficio delle professioni presso il Ministero della grazia e giustizia o di un magistrato da lui delegato, che ha funzioni di vice presidente;
  • c)di due componenti designati rispettivamente dal Ministro per l'industria e commercio e dal Ministro per la Repubblica istruzione:
  • d)di nove geologi eletti dagli iscritti nell'albo, dei geologi. Non possono fa e parte della Commissione predetta gli eletti al Consiglio nazionale. La Commissione e' nominata con decreto del Capo dello Stato su proposta, del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio e per la pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1963 al 8 dicembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;112~art12 · fonte su Normattiva