Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, ha sede in Roma ((...)). Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio nazionale e della Commissione centrale tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1990, N. 339. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).

Testo vigente dal 26 agosto 2005

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urn:nir:stato:legge:1966-07-25;616~art1 · fonte su Normattiva