Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo
Art. 1 — Elettorato
Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, ha sede in Roma ((...)). Sono elettori e possono essere eletti componenti del Consiglio nazionale e della Commissione centrale tutti gli iscritti nell'albo che non siano sospesi dall'esercizio della professione. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 NOVEMBRE 1990, N. 339. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169)).
Testo vigente dal 26 agosto 2005
