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Durante l'esecuzione dei lavori possono effettuarsi liquidazioni parziali, in ragione dei 9/10 dell'importo dei lavori eseguiti, risultante da stati di avanzamento presentati dal concessionario e da certificati redatti dall'Ispettorato agrario compartimentale, con il concorso dell'ufficio del Genio civile. Alla liquidazione definitiva si provvede in base a collaudo, eseguito a cura del predetto Ispettorato agrario, con l'intervento del Genio civile.

Testo in vigore dal 20 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-27;1140~art4 · fonte del testo