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[1]I Senatori del Regno e i Consiglieri nazionali hanno diritto per ogni anno di ciascuna legislatura a otto biglietti gratuiti di prima classe e a quattro di seconda classe di andata e ritorno da e per qualunque stazione delle Ferrovie dello Stato, per uso esclusivo delle seguenti persone: moglie, discendenti, genitori, fratelli, sorelle, sia del parlamentare che della moglie, coniugi dei fratelli e delle sorelle medesime, suoceri, suocere, generi, nuore, zii del parlamentare o della moglie, nipoti, domestici, istitutrici e maggiordomi; e inoltre a ventuno buoni per il trasporto gratuito del bagaglio, sei dei quali validi ognuno per venticinque chilogrammi e i rimanenti validi ognuno per dieci chilogrammi. E' escluso un diverso uso dei biglietti predetti, fatta eccezione per il caso di persone che accompagnino il Senatore o Consigliere nazionale per motivi di salute.
[2]Viene inoltre accordato annualmente ai Senatori del Regno ed ai Consiglieri nazionali, in aumento alle concessioni di viaggio di cui sopra, un supplemento di tre biglietti gratuiti di prima classe di andata e ritorno, per ogni figlio convivente ed a carico.
[3]Tali concessioni sono valide fino al compimento dell'anno dal giorno della prima convocazione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.
[4]Avvenendo che la Camera dei Fasci e delle Corporazioni venga sciolta prima dello spirare dell'anno, le concessioni suddette cesseranno di avere validita' il giorno precedente a quello della prima convocazione della nuova Camera.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1942 al 12 giugno 1949
