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[1]I Senatori del Regno e i Consiglieri nazionali hanno diritto per ogni anno di ciascuna legislatura a otto biglietti gratuiti di prima classe e a quattro di seconda classe di andata e ritorno da e per qualunque stazione delle Ferrovie dello Stato, per uso esclusivo delle seguenti persone: moglie, discendenti, genitori, fratelli, sorelle, sia del parlamentare che della moglie, coniugi dei fratelli e delle sorelle medesime, suoceri, suocere, generi, nuore, zii del parlamentare o della moglie, nipoti, domestici, istitutrici e maggiordomi; e inoltre a ventuno buoni per il trasporto gratuito del bagaglio, sei dei quali validi ognuno per venticinque chilogrammi e i rimanenti validi ognuno per dieci chilogrammi. E' escluso un diverso uso dei biglietti predetti, fatta eccezione per il caso di persone che accompagnino il Senatore o Consigliere nazionale per motivi di salute.
[2]Viene inoltre accordato annualmente ai Senatori del Regno ed ai Consiglieri nazionali, in aumento alle concessioni di viaggio di cui sopra, un supplemento di tre biglietti gratuiti di prima classe di andata e ritorno, per ogni figlio convivente ed a carico.
[3]Tali concessioni sono valide fino al compimento dell'anno dal giorno della prima convocazione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.
[4]Avvenendo che la Camera dei Fasci e delle Corporazioni venga sciolta prima dello spirare dell'anno, le concessioni suddette cesseranno di avere validita' il giorno precedente a quello della prima convocazione della nuova Camera. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
La L. 19 maggio 1949, n. 275 ha dispoto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Il termine di validita' dei biglietti gratuiti per i famigliari dei membri del Parlamento, di cui all'art. 12 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, e' prorogato, per l'anno in corso, fino al 31 dicembre 1949. In caso di scioglimento delle Camere prima del 31 dicembre 1949, le concessioni suddette cesseranno di avere validita' il giorno precedente a quello della prima convocazione delle nuove Camere.".
Testo in vigore dal 12 giugno 1949 al 7 maggio 1950
