((La domanda giudiziaria per far cessare la proroga nel caso previsto dal n. 1) del precedente articolo 4 non e' proponibile da chi ha acquistato l'immobile per atto tra vivi, finche' non siano decorsi almeno tre anni dalla data dell'acquisto. Il termine e' ridotto a sei mesi se il locatore alla data della presente legge trae il suo reddito oltreche' dall'immobile locato esclusivamente da pensione inferiore a L. 2 milioni annue, o se nei suoi confronti e' in corso un provvedimento di sfratto, non dovuto a morosita', non suscettibile di sospensione. Il termine e' altresi' ridotto a sei mesi se la urgente e improrogabile necessita' riguarda sinistrati, profughi e cittadini emigrati in paesi stranieri in qualita' di lavoratori e residenti stabilmente in Italia, per avervi fatto ritorno successivamente al 1 gennaio 1975. Il locatore dovra' dichiarare al magistrato, se egli o il coniuge o le persone la cui necessita' egli abbia dedotto, siano proprietari o dispongano di altri alloggi: e dovra' in tal caso dimostrare che la necessita' non puo' essere convenientemente soddisfatta altrimenti)). Quando l'immobile sia stato donato a causa di matrimonio o costituzione di dote o in patrimonio familiare dai genitori del locatore ed il matrimonio sia stato celebrato, il termine si computa dal giorno in cui il dante causa ha acquistato il diritto sull'immobile.

Testo vigente dal 15 agosto 1975

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 597/1987

    Questione inammissibile
    23 dicembre 1987

    Non e` ammissibile il giudizio di costituzionalita` quando difetti la rilevanza della questione di legittimita` costituzionale sollevata, ove la sua incidenza nel giudizio a quo non sia attuale ma meramente eventuale. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - della L. 23 maggio 1950, n. 253, artt. 4 e 7 - come modificato dall'art.1 quinquies della L. 31 luglio 1975, n. 363 - in quanto non pongono limiti alla facolta` del locatore, che abbia piu` immobili locati, di scelta del rapporto dal quale recedere).

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 4 Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani · Art. 7 Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 44/1980

    Questione infondata
    14 aprile 1980

    La norma impugnata, nel consentire agli acquirenti che siano pensionati, sfrattati, sinistrati, profughi, emigranti rientrati in patria di far valere la urgente ed improrogabile necessita` di disporre dell'immobile dopo sei mesi - anziche` tre anni - dalla data di acquisto dell'alloggio non e` priva di razionale giustificazione - e quindi non crea discriminazioni arbitrarie - perche` risponde all'intento di salvaguardare quei cittadini che vanno maggiormente tutelati dal punto di vista sociale, versanti in situazioni obiettivamente differenti da quelle degli altri proprietari, e meritevoli di particolare considerazione anche in ordine alle esigenze abitative dei figli. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 7, secondo comma, della L. 23 maggio 1950 n. 253, nel testo di cui all'art. 1 quinquies della L. 31 luglio 1975 n. 363).

    Art. 3 cost. · Art. 7 Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 46/1980

    Questione infondata
    14 aprile 1980

    La previsione di un termine triennale dalla data dell'acquisto per poter recedere dal contratto, pone tutti gli acquirenti necessitati a riottenere l'alloggio nella medesima situazione, assicura al conduttore una permanenza di pari durata nell'immobile e mira a tutelare gli inquilini, ritenuti meritevoli di particolare considerazione rispetto ai proprietari. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in relazione all'art. 3 Cost. - dell'art. 7, primo comma, della L. 23 maggio 1950 n. 253 nel testo sostituito dall'art. 1 quinquies, della L. 31 luglio 1975 n. 363 - cosi` dovendo individuarsi la disposizione censurata, erroneamente identificata dal giudice a quo nell'art. 7, della L. n. 253 del 1950 e nel d.dl. 17 giugno 1977 n. 326 - prospettata assumendo che, essendosi preclusa all'acquirente dell'immobile locato l'azione di cessazione della proroga legale del contratto di locazione per la necessita` di disporre dell'alloggio - art. 4, n. 1, della stessa legge n. 253 del 1950 - prima del decorso del termine di tre anni dalla data di acquisto del medesimo, si sarebbe operata una violazione dell'art. 3 Cost., attesa la diversita` di trattamento tra locatori adducenti la stessa necessita`, fondata esclusivamente sulla circostanza della differente epoca di acquisto).

    Art. 3 cost. · Art. 7 Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 agosto 1975

Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 1974 al 15 agosto 1975. 28 parole tolte, 139 parole aggiunte.

La domanda tolto: giudiziale aggiunto: giudiziaria per far cessare la proroga nel caso previsto dal tolto: numero aggiunto: n. 1) del precedente articolo 4 non e' proponibile da chi ha acquistato l'immobile per atto tra viviaggiunto: , finche' non siano decorsi almeno tre anni tolto: dall'acquisto, salvo che si tratti di sfrattati, di sinistrati, di profughi di guerra e di pensionati, nel qual caso il termine e' ridotto a diciotto mesi aggiunto: dalla data dell'acquisto. Il termine e' ridotto a sei mesi se il locatore alla data della presente legge trae il suo reddito oltreche' dall'immobile locato esclusivamente da pensione inferiore a L. 2 milioni annue, o se nei suoi confronti e' in corso un provvedimento di sfratto, non dovuto a morosita', non suscettibile di sospensione. Il termine e' altresi' ridotto a sei mesi se la urgente e improrogabile necessita' riguarda sinistrati, profughi e cittadini emigrati in paesi stranieri in qualita' di lavoratori e residenti stabilmente in Italia, per avervi fatto ritorno successivamente al 1 gennaio 1975. Il locatore dovra' dichiarare al magistrato, se egli o il coniuge o le persone la cui necessita' egli abbia dedotto, siano proprietari o dispongano di altri alloggi: e dovra' in tal caso dimostrare che la necessita' non puo' essere convenientemente soddisfatta altrimenti. Quando l'immobile sia stato donato a causa di matrimonio o costituzione di dote …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-05-23;253~art7 · fonte del testo