Disposizioni per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione

Art. 3 — Concorsi per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione

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I concorsi per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione sono indetti non oltre il 15 gennaio di ogni anno per un numero di posti corrispondente alle quote attribuite nel terzo e nel quarto comma dell'art. 1. Al concorso per la promozione a magistrato di cassazione sono ammessi i magistrati di Corte di appello, promossi a tale categoria in seguito a concorso o per merito distinto, che compiono sei anni effettivi di servizio nella categoria entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui e' indetto il concorso.

Testo in vigore dal 5 dicembre 1952 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-11-18;1794~art3 · fonte del testo