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[1]Il chinino di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, dovra' essere quello fornito dallo Stato.

[2]((Il chinino dello Stato, agli effetti dell'articolo 2, sara' distribuito alle Congregazioni di carita' ed ai Comuni ad un prezzo inferiore a quello dello smercio al pubblico, da determinarsi anno per anno con decreto Ministeriale, udita la Commissione di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1900, n. 505. La forma e i modi di tale distribuzione si stabiliranno con R. decreto, udito il Consiglio superiore di sanita')).

Testo in vigore dal 16 luglio 1902 al 21 giugno 1904

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 luglio 1902

Confronto con la versione in vigore dal 14 novembre 1901 al 16 luglio 1902. 68 parole aggiunte.

aggiunto: Il chinino dello Stato, agli effetti dell'articolo 2, sara' distribuito alle Congregazioni di carita' ed ai Comuni ad un prezzo inferiore a quello dello smercio al pubblico, da determinarsi anno per anno con decreto Ministeriale, udita la Commissione di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1900, n. 505. La forma e i modi di tale distribuzione si stabiliranno con R. decreto, udito il Consiglio superiore di sanita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1901-11-02;460~art4 · fonte del testo