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[1]Il chinino di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, dovra' essere quello fornito dallo Stato.
[2]((Il chinino dello Stato, agli effetti dell'articolo 2, sara' distribuito alle Congregazioni di carita' ed ai Comuni ad un prezzo inferiore a quello dello smercio al pubblico, da determinarsi anno per anno con decreto Ministeriale, udita la Commissione di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1900, n. 505. La forma e i modi di tale distribuzione si stabiliranno con R. decreto, udito il Consiglio superiore di sanita')).
Testo in vigore dal 16 luglio 1902 al 21 giugno 1904
