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[1]Il chinino di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, dovra' essere quello fornito dallo Stato.

[2]Il chinino dello Stato, agli effetti dell'articolo 2, sara' distribuito alle Congregazioni di carita' ed ai Comuni ad un prezzo inferiore a quello dello smercio al pubblico, da determinarsi anno per anno con decreto Ministeriale, udita la Commissione di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1900, n. 505. La forma e i modi di tale distribuzione si stabiliranno con R. decreto, udito il Consiglio superiore di sanita'.

[3]((Dove le condizioni locali, per la gravita' e diffusione delle febbri malariche, o per la insufficiente assistenza sanitaria comunale, sieno per richiederlo, la concessione del chinino di Stato a prezzo di favore potra' anche essere fatta direttamente:

  • a)alle istituzioni pubbliche di beneficienza, esistenti oltre la Congregazione di carita', per il chinino da distribuirsi ai loro beneficati, ed alle Cooperative di lavoro pel chinino ad uso dei loro soci;
  • b)alle altre pubbliche amministrazioni ed istituzioni, Enti morali, imprese di lavori pubblici, stabilimenti industriali, Consorzi agrari e aziende rurali, cave e miniere, e altre imprese contemplate nell'articolo l° del testo unico della legge per gli infortuni, approvato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, nonche' ai proprietari e conduttori di risaie, purche' si obblighino a farne direttamente la gratuita somministrazione ai propri coloni, operai, impiegati, salariati e dipendenti.

[4]Le norme ed i limiti di tali concessioni saranno fissati dal regolamento. La composizione e forma dei preparati chinacei e i modi della distribuzione si stabiliranno con R. decreto, udito il Consiglio superiore di sanita'.

[5]I concessionari indicati alle lettere a) e b) non saranno compresi nel reparto dei contributi e nell'elenco dei rimborsi di cui al precedente articolo)).

Testo in vigore dal 21 giugno 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 giugno 1904

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1902 al 21 giugno 1904. 198 parole aggiunte in 5 capoversi.

aggiunto: Dove le condizioni locali, per la gravita' e diffusione delle febbri malariche, o per la insufficiente assistenza sanitaria comunale, sieno per richiederlo, la concessione del chinino di Stato a prezzo di favore potra' anche essere fatta direttamente:

aggiunto: a) alle istituzioni pubbliche di beneficienza, esistenti oltre la Congregazione di carita', per il chinino da distribuirsi ai loro beneficati, ed alle Cooperative di lavoro pel chinino ad uso dei loro soci;

aggiunto: b) alle altre pubbliche amministrazioni ed istituzioni, Enti morali, imprese di lavori pubblici, stabilimenti industriali, Consorzi agrari e aziende rurali, cave e miniere, e altre imprese contemplate nell'articolo l° del testo unico della legge per gli infortuni, approvato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51, nonche' ai proprietari e conduttori di risaie, purche' si obblighino a farne direttamente la gratuita somministrazione ai propri coloni, operai, impiegati, salariati e dipendenti.

aggiunto: Le norme ed i limiti di tali concessioni saranno fissati dal regolamento. La composizione e forma dei preparati chinacei e i modi della distribuzione si stabiliranno con R. decreto, udito il Consiglio superiore di sanita'.

aggiunto: I concessionari indicati alle lettere a) e b) non saranno compresi nel reparto dei contributi e nell'elenco dei rimborsi di cui al precedente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1901-11-02;460~art4 · fonte del testo