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[1]In aperta campagna entro i limiti delle zone malariche, di cui all'articolo 1 della presente legge, i locali di ricovero delle guardie doganali, del personale addetto alle strade nazionali, provinciali e comunali, alle ferrovie, ai consorzi di bonifica, agli appalti dei pubblici lavori, dovranno essere difesi dalla penetrazione degli insetti aerei nei mesi da giugno a dicembre.
[2]Ai proprietari e agli industriali che faranno altrettanto per le abitazioni o pei ricoveri anche temporanei degli operai e contadini, su proposta dei Consigli provinciali di sanita', e udita la Commissione di vigilanza, di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, saranno concessi premi fino a lire 1000, da prelevarsi dal fondo dei proventi netti della vendita del chinino.
Testo in vigore dal 14 novembre 1901 al 21 giugno 1904
