Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 novembre 1901 al 21 giugno 1904. Leggi il testo vigente →

[1]In aperta campagna entro i limiti delle zone malariche, di cui all'articolo 1 della presente legge, i locali di ricovero delle guardie doganali, del personale addetto alle strade nazionali, provinciali e comunali, alle ferrovie, ai consorzi di bonifica, agli appalti dei pubblici lavori, dovranno essere difesi dalla penetrazione degli insetti aerei nei mesi da giugno a dicembre.

[2]Ai proprietari e agli industriali che faranno altrettanto per le abitazioni o pei ricoveri anche temporanei degli operai e contadini, su proposta dei Consigli provinciali di sanita', e udita la Commissione di vigilanza, di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, saranno concessi premi fino a lire 1000, da prelevarsi dal fondo dei proventi netti della vendita del chinino.

Testo in vigore dal 14 novembre 1901 al 21 giugno 1904

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-11-02;460~art5 · fonte del testo