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[1]((In aperta campagna, entro i limiti delle zone malariche, di cui all'articolo 1 della presente legge, i locali di ricovero delle guardie di finanza, del personale addetto alle strade nazionali, provinciali e comunali, alle ferrovie, ai Consorzi di bonifica, agli appalti dei pubblici lavori, dovranno essere difesi dalla penetrazione degli insetti aerei nei mesi da giugno a dicembre.

[2]I modi e i termini di questa difesa saranno fissati per regolamento.

[3]Ai proprietari ed agli industriali che faranno altrettanto per le abitazioni o poi ricoveri anche temporanei degli operai e contadini, su proposta dei Consigli provinciali di sanita' e udita la Commissione di vigilanza, di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, saranno concessi premi fino a L. 1000, da prelevarsi dal fondo dei «Sussidi per diminuire le cause della malaria», stabilito dall'articolo 5 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, sulla vendita del chinino)).

Testo in vigore dal 21 giugno 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 giugno 1904

Confronto con la versione in vigore dal 14 novembre 1901 al 21 giugno 1904. 10 parole tolte, 38 parole aggiunte in 3 capoversi.

In aperta campagnaaggiunto: , entro i limiti delle zone malariche, di cui all'articolo 1 della presente legge, i locali di ricovero delle guardie tolto: doganali aggiunto: di finanza, del personale addetto alle strade nazionali, provinciali e comunali, alle ferrovie, ai tolto: consorzi aggiunto: Consorzi di bonifica, agli appalti dei pubblici lavori, dovranno essere difesi dalla penetrazione degli insetti aerei nei mesi da giugno a dicembre.

tolto: Ai proprietari eaggiunto: I modi e i termini di questa difesa saranno fissati per regolamento.

aggiunto: Ai proprietari ed agli industriali che faranno altrettanto per le abitazioni o tolto: pei aggiunto: poi ricoveri anche temporanei degli operai e contadini, su proposta dei Consigli provinciali di sanita'tolto: , e udita la Commissione di vigilanza, di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, saranno concessi premi fino a tolto: lire aggiunto: L. 1000, da prelevarsi dal fondo dei tolto: proventi netti della aggiunto: «Sussidi per diminuire le cause della malaria», stabilito dall'articolo 5 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, sulla vendita del chinino.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1901-11-02;460~art5 · fonte del testo