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[1]((In aperta campagna, entro i limiti delle zone malariche, di cui all'articolo 1 della presente legge, i locali di ricovero delle guardie di finanza, del personale addetto alle strade nazionali, provinciali e comunali, alle ferrovie, ai Consorzi di bonifica, agli appalti dei pubblici lavori, dovranno essere difesi dalla penetrazione degli insetti aerei nei mesi da giugno a dicembre.
[2]I modi e i termini di questa difesa saranno fissati per regolamento.
[3]Ai proprietari ed agli industriali che faranno altrettanto per le abitazioni o poi ricoveri anche temporanei degli operai e contadini, su proposta dei Consigli provinciali di sanita' e udita la Commissione di vigilanza, di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, saranno concessi premi fino a L. 1000, da prelevarsi dal fondo dei «Sussidi per diminuire le cause della malaria», stabilito dall'articolo 5 della legge 23 dicembre 1900, n. 505, sulla vendita del chinino)).
Testo in vigore dal 21 giugno 1904 al 16 dicembre 2009
