Le somme relative ai saldi dei depositi bancari e postali, non sbloccati, e quelle relative ai titoli di credito, non denunziati o non ammessi al pagamento a norma dei precedenti articoli, e i valori contenuti nelle cassette di sicurezza, non sbloccate, sono incamerati dall'Erario con provvedimento del Ministro per il tesoro. Per i titoli di credito per i quali si fosse verificata la prescrizione, le somme relative, saranno evocate allo Stato nella misura dell'80 per cento a titolo di profitto di contingenza nei confronti degli istituti ed aziende di credito. L'avocazione di cui al precedente comma e il conseguente versamento nell'apposito capitolo relativo ai profitti di contingenza saranno disposti, su richiesta della Direzione generale del tesoro, dalla Direzione generale della finanza straordinaria con provvedimento da notificarsi all'ente interessato, avverso il quale potra' essere prodotta impugnativa dinanzi all'autorita' giudiziaria, nel termine di giorni 60 dalla notifica. Restano salve le norme in vigore per quanto riguarda i beni appartenenti ai sudditi nemici ed ex nemici, e quelle relative agli altri enti indicati nell'art. 6.

Testo vigente dal 26 luglio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-11;911~art10 · fonte del testo