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Gli amministratori, i liquidatori ed i componenti degli organi di sorveglianza sostituiti a norma della presente legge, cessato il servizio, riprendono, in ogni caso, il loro ufficio, qualora il mandato non sia cessato.

Testo in vigore dal 2 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-08-21;1349~art10 · fonte del testo