Disposizioni relative ai professionisti ed agli amministratori, liquidatori e componenti degli organi di sorveglianza delle societa' commerciali e delle aziende e istituti di credito richiamati alle armi
Art. 10 — Durata della sostituzione provvisoria
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Gli amministratori, i liquidatori ed i componenti degli organi di sorveglianza sostituiti a norma della presente legge, cessato il servizio, riprendono, in ogni caso, il loro ufficio, qualora il mandato non sia cessato.
Testo in vigore dal 2 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
