Art. 6 — Nomina degli amministratori e dei liquidatori provvisori
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 2 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009. 79 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gli amministratori provvisori sono nominati secondo le norme dell'art. 125 del Codice di commercio, anche se l'atto sostitutivo o lo statuto disponga diversamente.
tolto: Se vi e' un solo amministratore la nomina e' fatta dai sindaci ed ha effetto fino alla convocazione dell'assemblea generale.
tolto: La sostituzione provvisoria dei liquidatori e' fatta dall'organo sociale a cui spetta la nomina dei liquidatori. Qualora l'organo competente non possa provvedere immediatamente, i liquidatori sono sostituiti in via provvisoria con provvedimento del presidente del tribunale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-08-21;1349~art6 · fonte del testo