Art. 5 — Sostituzione provvisoria degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 2 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009. 64 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Gli amministratori delle societa' anonime, i sindaci delle societa' per azioni ed i liquidatori delle societa' commerciali, i quali si trovino in servizio alle armi o per ragioni di servizio al seguito delle Forze armate, possono essere sostituiti in via provvisoria a loro domanda o per deliberazione dell'organo a cui spetta la nomina degli amministratori, sindaci e liquidatori provvisori a norma degli articoli seguenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-08-21;1349~art5 · fonte del testo