Art. 4 — Archiviazione degli atti
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 2 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009. 77 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Quando esistono prove evidenti che il professionista in servizio alle armi o per ragioni di servizio al seguito dello Forze armate non ha commesso il fatto o che questo non sussiste o non riveste gli estremi di infrazione disciplinare, il presidente dell'organo competente dispone l'archiviazione degli atti.
tolto: Il provvedimento del presidente e' comunicato al procuratore del Re, e se riguarda sanitari, anche al prefetto, i quali possono chiedere che, cessato il servizio, si proceda in via disciplinare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-08-21;1349~art4 · fonte del testo