Art. 5 — Sostituzione provvisoria degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori
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Gli amministratori delle societa' anonime, i sindaci delle societa' per azioni ed i liquidatori delle societa' commerciali, i quali si trovino in servizio alle armi o per ragioni di servizio al seguito delle Forze armate, possono essere sostituiti in via provvisoria a loro domanda o per deliberazione dell'organo a cui spetta la nomina degli amministratori, sindaci e liquidatori provvisori a norma degli articoli seguenti.
Testo in vigore dal 2 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
