Art. 6 — Nomina degli amministratori e dei liquidatori provvisori
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[1]Gli amministratori provvisori sono nominati secondo le norme dell'art. 125 del Codice di commercio, anche se l'atto sostitutivo o lo statuto disponga diversamente.
[2]Se vi e' un solo amministratore la nomina e' fatta dai sindaci ed ha effetto fino alla convocazione dell'assemblea generale.
[3]La sostituzione provvisoria dei liquidatori e' fatta dall'organo sociale a cui spetta la nomina dei liquidatori. Qualora l'organo competente non possa provvedere immediatamente, i liquidatori sono sostituiti in via provvisoria con provvedimento del presidente del tribunale.
Testo in vigore dal 2 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009
