Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1951 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Qualora, per necessita' di servizio, non sia possibile dare applicazione integrale alla tabella delle sedi di primo pretore, allegato M) dell'Ordinamento giudiziario, i posti di pianta di pretore potranno continuare ad essere occupati dai primi pretori, ed ai corrispondenti posti di primo pretore potranno essere destinati pretori ed aggiunti giudiziari. 345

[2]I primi pretori, i pretori e gli aggiunti giudiziari che occupino posti non propri del loro grado secondo la pianta degli uffici giudiziari, saranno trasferiti, una volta cessata la necessita' del servizio, ed in ogni caso, non oltre un biennio dalla data di cessazione dello stato di guerra, in altra sede anche di ufficio, ai fini dell'attuazione della tabella predetta.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 febbraio 1949, n. 26

3

La L. 3 febbraio 1949, n. 26, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'art. 10, primo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352, e' applicabile fino al 31 dicembre 1949". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1949 ed entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

L. 5 gennaio 1950, n. 8

4

La L. 5 gennaio 1950, n. 8, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che l'art. 10, primo comma e' prorogato fino al 31 dicembre 1950.

L. 5 marzo 1951, n. 190

5

La L. 5 marzo 1951, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che e' prorogato fino a nuova disposizione l'art. 10, primo comma.

Testo in vigore dal 18 aprile 1951 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 aprile 1951

Confronto con la versione in vigore dal 3 febbraio 1950 al 18 aprile 1951.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 5 marzo 1951, n. 190

    La L. 5 marzo 1951, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che e' prorogato fino a nuova disposizione l'art. 10, primo comma.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-10-31;1352~art10 · fonte del testo