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[1]Qualora, per necessita' di servizio, non sia possibile dare applicazione integrale alla tabella delle sedi di primo pretore, allegato M) dell'Ordinamento giudiziario, i posti di pianta di pretore potranno continuare ad essere occupati dai primi pretori, ed ai corrispondenti posti di primo pretore potranno essere destinati pretori ed aggiunti giudiziari.

[2]I primi pretori, i pretori e gli aggiunti giudiziari che occupino posti non propri del loro grado secondo la pianta degli uffici giudiziari, saranno trasferiti, una volta cessata la necessita' del servizio, ed in ogni caso, non oltre un biennio dalla data di cessazione dello stato di guerra, in altra sede anche di ufficio, ai fini dell'attuazione della tabella predetta.

Testo in vigore dal 30 novembre 1942 al 17 febbraio 1949

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urn:nir:stato:legge:1942-10-31;1352~art10 · fonte del testo