Art. 10
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[1]Qualora, per necessita' di servizio, non sia possibile dare applicazione integrale alla tabella delle sedi di primo pretore, allegato M) dell'Ordinamento giudiziario, i posti di pianta di pretore potranno continuare ad essere occupati dai primi pretori, ed ai corrispondenti posti di primo pretore potranno essere destinati pretori ed aggiunti giudiziari. 3
[2]I primi pretori, i pretori e gli aggiunti giudiziari che occupino posti non propri del loro grado secondo la pianta degli uffici giudiziari, saranno trasferiti, una volta cessata la necessita' del servizio, ed in ogni caso, non oltre un biennio dalla data di cessazione dello stato di guerra, in altra sede anche di ufficio, ai fini dell'attuazione della tabella predetta.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 febbraio 1949, n. 26
3La L. 3 febbraio 1949, n. 26, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'art. 10, primo comma, della legge 31 ottobre 1942, n. 1352, e' applicabile fino al 31 dicembre 1949". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1949 ed entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
Testo in vigore dal 17 febbraio 1949 al 3 febbraio 1950
