Art. 3
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[1]Gli attuali uditori di pretura, che, per qualsiasi ragione non hanno partecipato agli esami per la promozione a pretore aggiunto e che abbiano i requisiti previsti dall'art. 132, primo comma dell'Ordinamento giudiziario, sono ammessi agli esami per aggiunto giudiziario intendendosi dispensati dalle prove di diritto amministrativo ma dovranno partecipare all'esame speciale integrativo, di cui all'art. 261 dell'Ordinamento, ai fini del passaggio nel ruolo della Magistratura collegiale.
[2]Si applica ad essi il disposto dell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 30 novembre 1942 al 16 dicembre 2009
