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[1]Il Ministro per la grazia e giustizia ha facolta' di destinare con funzioni giurisdizionali ai tribunali e alle preture con funzioni in sottordine, nelle sedi dove esistano posti vacanti che non sia possibile coprire diversamente, gli uditori giudiziari, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, per gravi ed inderogabili esigenze di servizio, indipendentemente dal requisito del compimento del periodo di tirocinio prescritto dagli articoli 129 e 269 dell'Ordinamento.

[2]Nella composizione del collegio non puo' intervenire piu' di un uditore con funzioni di giudice.

[3]L'esercizio della facolta' indicata nel primo comma non importa alcuna modificazione circa la posizione giuridica ed il trattamento economico degli uditori, quali sono regolati dalle disposizioni vigenti.

[4]Per lo stesso periodo di tempo il Ministro ha facolta' di trattenere, nella stessa sede, nell'esercizio delle precedenti funzioni, i giudici e i sostituti procuratori del Re Imperatore, promossi al grado superiore, lasciando vacanti nelle Corti di appello e nelle Procure generali un corrispondente numero di posti.

[5]I provvedimenti previsti nel presente articolo sono adottati con decreto Reale.

Testo in vigore dal 30 novembre 1942 al 12 giugno 1946

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urn:nir:stato:legge:1942-10-31;1352~art6 · fonte del testo