Art. 6
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[1]Il Ministro per la grazia e giustizia ha facolta' di destinare con funzioni giurisdizionali ai tribunali e alle preture con funzioni in sottordine, nelle sedi dove esistano posti vacanti che non sia possibile coprire diversamente, gli uditori giudiziari, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, per gravi ed inderogabili esigenze di servizio, indipendentemente dal requisito del compimento del periodo di tirocinio prescritto dagli articoli 129 e 269 dell'Ordinamento.2
[2]Nella composizione del collegio non puo' intervenire piu' di un uditore con funzioni di giudice.2
[3]L'esercizio della facolta' indicata nel primo comma non importa alcuna modificazione circa la posizione giuridica ed il trattamento economico degli uditori, quali sono regolati dalle disposizioni vigenti.2
[4]Per lo stesso periodo di tempo il Ministro ha facolta' di trattenere, nella stessa sede, nell'esercizio delle precedenti funzioni, i giudici e i sostituti procuratori del Re Imperatore, promossi al grado superiore, lasciando vacanti nelle Corti di appello e nelle Procure generali un corrispondente numero di posti.
[5]I provvedimenti previsti nel presente articolo sono adottati con decreto Reale. 1
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352
1Il D.Lgs. Luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che e' prorogata fino al 31 dicembre 1947 la applicabilita' delle disposizioni contenute nel presente articolo.
D.Lgs. 14 febbraio 1948, n. 113
2Il D.Lgs. 14 febbraio 1948, n. 113, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'applicabilita' dell'art. 6 - primo, secondo e terzo comma - della legge 31 ottobre 1942, n. 1352, e' estesa, al 31 dicembre 1948".
Testo in vigore dal 13 marzo 1948 al 16 dicembre 2009
