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[1]Il Ministro per la grazia e giustizia ha facolta' di destinare con funzioni giurisdizionali ai tribunali e alle preture con funzioni in sottordine, nelle sedi dove esistano posti vacanti che non sia possibile coprire diversamente, gli uditori giudiziari, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, per gravi ed inderogabili esigenze di servizio, indipendentemente dal requisito del compimento del periodo di tirocinio prescritto dagli articoli 129 e 269 dell'Ordinamento.

[2]Nella composizione del collegio non puo' intervenire piu' di un uditore con funzioni di giudice.

[3]L'esercizio della facolta' indicata nel primo comma non importa alcuna modificazione circa la posizione giuridica ed il trattamento economico degli uditori, quali sono regolati dalle disposizioni vigenti.

[4]Per lo stesso periodo di tempo il Ministro ha facolta' di trattenere, nella stessa sede, nell'esercizio delle precedenti funzioni, i giudici e i sostituti procuratori del Re Imperatore, promossi al grado superiore, lasciando vacanti nelle Corti di appello e nelle Procure generali un corrispondente numero di posti.

[5]I provvedimenti previsti nel presente articolo sono adottati con decreto Reale. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che e' prorogata fino al 31 dicembre 1947 la applicabilita' delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Testo in vigore dal 12 giugno 1946 al 13 marzo 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 giugno 1946

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1942 al 12 giugno 1946.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che e' prorogata fino al 31 dicembre 1947 la applicabilita' delle disposizioni contenute nel presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-10-31;1352~art6 · fonte del testo