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Le Commissioni di disciplina, costituite nella prima applicazione della presente legge presso i vari Atenei, rimarranno in carica fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale sono state costituite. I procedimenti disciplinari, gia' trasmessi al Senato accademico e dei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata fissata la trattazione orale, proseguiranno innanzi al predetto Collegio. I procedimenti disciplinari dei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ancora fissata la trattazione orale, debbono essere trasmessi alla Commissione di disciplina di cui all'art. 10 della presente legge.

Testo in vigore dal 12 aprile 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-21;287~art11 · fonte del testo