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Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento di quiescenza, sull'indennita' di buonuscita, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrate del Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto.
Testo in vigore dal 8 agosto 1984 al 1 gennaio 1994
