Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
Art. 5 — Premio di previdenza
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Le disposizioni di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, si interpretano nel senso che il premio di previdenza previsto al primo comma del medesimo articolo e' corrisposto anche al personale dimissionario con piu' di sei anni di servizio.
Testo in vigore dal 4 dicembre 2000 al 17 aprile 2001
