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[1]Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Consiglio dei Ministri, puo' essere disposta la costituzione di Consorzi obbligatori tra esercenti uno stesso ramo di attivita' economica allo scopo di disciplinare la produzione e la concorrenza.
[2]La durata del Consorzio e' stabilita dallo stesso decreto e non puo' essere superiore a cinque anni.
[3]Sentito il parere delle Corporazioni competenti, con uguale procedura, si puo' disporre che singoli Consorzi obbligatori, i quali regolino rami di attivita' economica tra loro connessi, siano coordinati nell'interesse della economia nazionale.
[4]Restano ferme le generali attribuzioni conferite al Consiglio nazionale delle corporazioni per il regolamento dei rapporti economici collettivi dall'art. 12, n. 3, della legge 20 marzo 1930, n. 206.
Testo in vigore dal 25 luglio 1932 al 16 dicembre 2009
