Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1932 al 16 dicembre 2009. 130 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La costituzione di un Consorzio obbligatorio ai sensi dell'articolo precedente puo' essere disposta quando risulti:
tolto: a) che essa sia richiesta da tanti interessati che rappresentino il 70 per cento del numero complessivo delle imprese e il 70 per cento della produzione media effettiva dell'ultimo triennio ovvero, in mancanza del numero suddetto di imprese, rappresentino l'85 per cento della produzione. Per l'istituzione di Consorzi tra produttori agricoli e' sufficiente che la richiesta sia fatta da tanti produttori che rappresentino il 70 per cento della produzione;
tolto: b) che il Governo, sentito il parere della Corporazione competente e delle altre che vi abbiano interesse, ritenga la costituzione del Consorzio obbligatorio rispondente alle esigenze della economia generale del Paese, in quanto sia diretta a conseguire una piu' razionale organizzazione tecnica ed economica della produzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-06-16;834~art2 · fonte del testo