Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1932
Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1932 al 16 dicembre 2009. 235 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le norme riguardanti le condizioni di partecipazione, nonche' le sanzioni di carattere civile per la trasgressione alle norme stesse, l'ordinamento interno, la rappresentanza e il funzionamento del Consorzio devono essere contenute nello statuto, da deliberarsi dall'assemblea dei consorziati col voto favorevole della maggioranza di cui all'art. 2 e da approvarsi con decreto Reale, su proposta dei Ministri interessati, ai quali spetta altresi' di accertare insindacabilmente la sussistenza della maggioranza richiesta. In ogni caso la deliberazione che approva lo statuto deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei consorziati intervenuti alla assemblea.
tolto: Nello statuto deve essere preveduta la costituzione di un organo collegiale, il quale avra' la facolta' di annullare o di modificare, su reclamo degli interessati, le deliberazioni che concernono l'assegnazione delle quote e in genere ogni onere imposto ai singoli consorziati, prese conformemente alle norme statutarie. Tale Collegio sara' composto di tre membri, uno dei quali nominato dal presidente del Consorzio, l'altro dal reclamante e il terzo da questi due membri d'accordo, o, in difetto, dal presidente del Tribunale del luogo dove ha sede il Consorzio. Non sono ammessi a reclamare coloro che abbiano comunque approvato la deliberazione.
tolto: Il Consorzio risponde delle obbligazioni assunte in nome suo dai suoi rappresentanti solo col proprio patrimonio.
tolto: Nulla e' innovato alla competenza dell'autorita' giudiziaria, alla quale spetta anche la risoluzione delle controversie derivanti da rapporti di impiego o di lavoro tra il Consorzio e i suoi dipendenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-06-16;834~art5 · fonte del testo