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[1]Le norme riguardanti le condizioni di partecipazione, nonche' le sanzioni di carattere civile per la trasgressione alle norme stesse, l'ordinamento interno, la rappresentanza e il funzionamento del Consorzio devono essere contenute nello statuto, da deliberarsi dall'assemblea dei consorziati col voto favorevole della maggioranza di cui all'art. 2 e da approvarsi con decreto Reale, su proposta dei Ministri interessati, ai quali spetta altresi' di accertare insindacabilmente la sussistenza della maggioranza richiesta. In ogni caso la deliberazione che approva lo statuto deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei consorziati intervenuti alla assemblea.

[2]Nello statuto deve essere preveduta la costituzione di un organo collegiale, il quale avra' la facolta' di annullare o di modificare, su reclamo degli interessati, le deliberazioni che concernono l'assegnazione delle quote e in genere ogni onere imposto ai singoli consorziati, prese conformemente alle norme statutarie. Tale Collegio sara' composto di tre membri, uno dei quali nominato dal presidente del Consorzio, l'altro dal reclamante e il terzo da questi due membri d'accordo, o, in difetto, dal presidente del Tribunale del luogo dove ha sede il Consorzio. Non sono ammessi a reclamare coloro che abbiano comunque approvato la deliberazione.

[3]Il Consorzio risponde delle obbligazioni assunte in nome suo dai suoi rappresentanti solo col proprio patrimonio.

[4]Nulla e' innovato alla competenza dell'autorita' giudiziaria, alla quale spetta anche la risoluzione delle controversie derivanti da rapporti di impiego o di lavoro tra il Consorzio e i suoi dipendenti.

Testo in vigore dal 25 luglio 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-06-16;834~art5 · fonte del testo