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[1]I Consorzi devono comunicare ai Ministri competenti le deliberazioni relative alle direttive della loro azione e tutti quegli atti che possono essere eventualmente richiesti.

[2]Qualora le direttive del Consorzio non rispondano ai fini voluti, il Ministro competente puo' invitare il Consorzio stesso, con apposita diffida da farsi per il tramite della Confederazione interessata, a modificare la propria azione.

[3]Il Ministro medesimo puo' disporre, ove la diffida non raggiunga il suo scopo, che, entro un termine fissato con suo decreto, i componenti degli organi direttivi cessino dalla carica e si provveda contemporaneamente alla loro sostituzione.

[4]E inoltre, in sua facolta', di propria iniziativa o su proposta della Corporazione interessata, di delegare un suo funzionario ad assistere a riunioni degli organi direttivi del Consorzio.

[5]Il Consorzio puo' essere soppresso, prima del termine assegnato per la sua durata, con decreto Reale emanato a norma dell'art. 1 e sentito, ove occorra, il parere della Corporazione interessata, quando la sua esistenza sia diventata, a giudizio insindacabile del Governo, non piu' conforme agli interessi generali del Paese.

[6]In tal caso il Ministro nomina il liquidatore con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Per la liquidazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice di commercio, relative alla liquidazione delle societa' anonime. L'opera del liquidatore e' retribuita, a spese del Consorzio, nella misura che sara' determinata dal Ministro.

[7]In caso di cessazione dei pagamenti, si applicano le leggi commerciali.

Testo in vigore dal 25 luglio 1932 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1932-06-16;834~art6 · fonte del testo